L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato compila e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali.
Può sostituire: 1) le normali certificazioni 2) gli atti notori.
Le dichiarazioni sostitutive
L'art. 2 della legge 15/68 prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione: data e luogo di nascita; la residenza; la cittadinanza; il godimento dei diritti politici; lo stato di celibe, coniugato o vedovo; lo stato di famiglia; l'esistenza in vita; la nascita del figlio; il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; la posizione agli effetti degli obblighi militari; l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a.
L'art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 403/98 ha esteso il ricorso all'autocertificazione e contempla i seguenti casi: Titoli di studio acquisiti; qualifiche professionali; esami sostenuti universitari e di stato; titoli di specializzazione; titoli di abilitazione; titoli di formazione; titoli di aggiornamento; titoli di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare; codice fiscale o partita IVA; qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di casalinga; qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; adempimento o meno degli obblighi militari; assenza di condanne penali; qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.
L'autocertificazione non è ammessa per i certificati: medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità all'Unione Europea; marchi; brevetti. |