| 05/03/2010 -
COPIA
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COMUNE DI ALLISTE
(PROVINCIA DI LECCE)
REGOLAMENTAZIONE ACCESSI E VIGILANZA NEI CIMITERI COMUNALI DI ALLISTE E FELLINE . |
Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.44 del 28.09.2003 ai sensi del quale spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri come stabilito all’art.35;
Rilevato:
Ø che negli ultimi tempi, all’interno dei Cimiteri Comunali, sono stati registrati fatti inerenti depositi di materiali costruttivi, con conseguenti e prolungate occupazioni di aree pubbliche, viali e marciapiedi.
Ø Che all’interno dei Cimiteri, sono stati altresì registrati casi riguardanti lavori edili e manipolazioni di carattere continuativo, ancorché autorizzati, con impiego di materiali e mezzi di diversa natura e portata, tanto da poter costituire pregiudizio e disordine per quanto attiene l’ordine pubblico e il decoro, con evidenti danni alla cosa pubblica;
Ø Che i fatti manifestati sono stati più volte lamentati dai cittadini, che hanno altresì sollecitato l’adozione di misure atte a contenere e ridurre i rischi di danni a persone e cose;
Al fine di garantire l’ordine , la vigilanza e decoro all’interno dei cimiteri comunali
VISTO l’art. 50 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO VEICOLARE IN MODO PERMANENTE E CONTINUATIVO
IN PARTICOLARE E’ VIETATO:
- Eseguire lavori di qualsiasi natura e consistenza in assenza di apposita e idonea Autorizzazione Comunale la quale dovrà, in ogni caso, risultare evidente in loco.
2. Entrare o introdurre nei cimiteri biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo quelli preposti al servizio delle persone disabili, degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria e di emergenza nell’esercizio delle loro funzioni o comunque muniti di apposita autorizzazione comunale.
3. Le imprese autorizzate ad eseguire lavori all’interno dei Cimiteri, sono autorizzate a introdurre mezzi leggeri per trasporto di materiali e attrezzature occorrenti, e per il tempo strettamente necessario per le operazioni.
4. Il personale addetto ai servizi nei Cimiteri ( sorveglianza, custodia, manutenzione) è tenuto al rispetto della presente ordinanza e farla rispettare a chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
Detto personale è inoltre tenuto a:
a) Esercitare durante l’apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché chiunque mantenga un contegno corretto e non siano arrecati danni alla proprietà comunale,con particolare attenzione per il personale addetto o che esegue lavori privati. Porre attenzione affinché all’interno dei Cimiteri siano evitare situazioni di pericolo a persone e cose.
b) Impedire l’esecuzione di lavori se non autorizzati dal Comune.
c) Segnalare agli uffici comunali eventuali infrazioni o danni riscontrati alla proprietà comunale o privata.
Chiunque si renda responsabile di violazione, rispetto alle disposizioni sancite nella presente ordinanza, è soggetto all’applicazione delle sanzioni penali per fatti costituenti reato a norma di legge.
La violazione, nel caso di eventuali danni arrecati da parte di terzi alla proprietà pubblica comporta, oltre all’obbligo in pristino dello stato dei luoghi e dei manufatti, anche coattiva con oneri a carico esclusivo de trasgressore, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art.7bis D.Lgs 267/2000) da applicare con i criteri di cui all’art.11 della legge n.689/1981.
Trova in ogni caso l’applicazione dell’art.16 della legge 24.11.1981 n.681 .
L’APPLICAZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA SARA’ CURATA DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PREVIA ESPOSIZIONE IN LOCO DI CARTELLI INFORMATIVI DA PARTE DEL SETTORE TECNICO COMUNALE .
DELLA PRESENZA ORDINANZA E’ DATA NOTIFICA AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, AL SETTORE TECNICO COMUNALE, ALLA LOCALE STAZIONE C.C., AL PERSONALE ADDETTO O AFFIDATARIO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNQUE DENOMINATI .
DELLA PRESENTE ORDINANZA E’ DATA ALTRESI’ NOTIZIA AL PUBBLICO MEDIANTE AFFISSIONE ALL’ALBO COMUNALE, NEI LUOGHI PUBBLICI E SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI ALLISTE
CONTRO LA PRESENTE ORDINANZA E’ AMMESSO RICORSO, ENTRO 60 GIORNI, AL COMPETENTE T.A.R. SEZIONE DI LECCE - AI SENSI DELL’ART.3 DELLA LEGGE N°241 DEL 7.8.1990 O, IN ALTERNATIVA, RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NEL TERMINE DI GIORNI 120 DALLA AVVENUTA CONOSCENZA.-
Dalla Residenza Municipale Lì, 05 Marzo 2010
IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Ermenegildo RENNA
Referto / Certificato di Pubblicazione
In conformità al referto del dipendente addetto all’Albo sottofirmato, si certifica
che copia della presente Ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale
dal ______________ al _________________e quindi per giorni 15 consecutivi,
nonché diffusione mediante avvisi pubblici.
Alliste lì, __________________ IL Responsabile delle Pubblicazioni
IL Segretario Generale
SEGUONO LE NOTIFICHE
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